STATUTO ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO BRESCIA NEL CUORE

COSTITUZIONE  E SEDE

ART. 1 – COSTITUZIONE

È costituita, ai sensi degli artt. 14 e segg. del codice civile, l’associazione di volontariato denominata “BRESCIA NEL CUORE”.

L’associazione non persegue scopi di lucro per cui è vietata la distribuzione tra gli associati, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitali, durante tutta la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano stabilite per legge. L’associazione è apolitica.

ART. 2 – SEDE

L’associazione ha sede in Concesio (BS),  via Camerate n. 55, e potrà istituire sedi secondarie, sezioni ed uffici di rappresentanza ovunque, in Italia e all’estero. Il Consiglio Direttivo avrà la facoltà di trasferire l’ubicazione della sede legale senza che questo venga considerata modifica dell’atto costitutivo. Resterà l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

TITOLO II

SCOPO SOCIALE E DURATA

ART. 3 – SCOPI

L’associazione è costituita a tempo indeterminato e potrà essere sciolta solo in base a deliberazione dell’assemblea straordinaria degli associati presa con la maggioranza prevista dall’art. 21, ultimo comma, del codice civile.

L’associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà nel settore dell’assistenza sociale e socio sanitaria a favore delle persone che si trovano in condizioni di svantaggio fisico/psicologico, economico, sociale e familiare.

L’associazione è apartitica.

Valori fondanti dell’associazione sono l’accoglienza, la responsabilità, la povertà, il rispetto, il fare con gioia e passione. In particolare l’associazione opera prioritariamente a favore dei minori e delle loro famiglie. L’Associazione può anche operare a favore degli anziani in stato di bisogno ed a favore comunque di tutti coloro che si trovano anche temporaneamente in difficoltà economiche.

L’associazione persegue in via istituzionale, a titolo esemplificativo, i seguenti scopi:

– promuovere attività a favore dell’infanzia, dei minori in stato di disagio psicologico e economico, favorendone l’inserimento nelle famiglie e nella società, fornendo un adeguata assistenza sia dal punto di vista psicologico che finanziario;

  • Perseguire finalità di solidarietà sociale diretta ad arrecare benefici a soggetti svantaggiati;
    – organizzare attività ricreative e di aggregazione che favoriscano l’inserimento del minore disagiato nella società civile, anche favorendone l’ospitalità all’interno delle famiglie;
    – promuovere iniziative di aiuto immediato, con interventi anche di tipo finanziario, psicologico, educativo e di assistenza in genere;
    – promuovere e favorire l’apertura di luoghi adibiti all’accoglienza dell’infanzia e dei minori al fine di alleviare e superare le situazioni di difficoltà in cui gli stessi si trovano, anche attraverso la gestione in proprio di strutture che si rendessero all’uopo necessarie;
    – favorire l’integrazione, l’amicizia e la conoscenza tra bambini e famiglie di diverse etnie;
    – organizzare tutte quelle attività che, conformemente alle finalità istituzionali concorrano ad alleviare la condizione di disagio in cui versa il fanciullo ed il minore;
    – l’associazione potrà altresì raccogliere fondi e aiuti umanitari anche mediante attività accessoria di vendita di prodotti e oggetti di modico valore con bancarelle rivolte al pubblico;
    – promuovere incontri, convegni, corsi e seminari su problematiche di notevole rilevanza per l’educazione, lo sviluppo psicologico e affettivo dei minori;
    – istituire e gestire una “banca del tempo”;
    – organizzare ogni altra attività idonea a migliorare e far conoscere la condizione del minore nella nostra società. sostenere le persone anziane in stato di bisogno anche con la fornitura di beni e servizi necessari al loro mantenimento ed all’autonomia psico/fisica;
    – promuovere percorsi formativi in favore degli inoccupati al fine di agevolare l’acquisizione di competenze e abilità che consentano l’ingresso nel mondo del lavoro.

– l’associazione potrà gestire un sito internet che rappresenti l’associazione stessa ed attraverso il quale potrà promuovere tutte le proprie iniziative;

– l’associazione potrà attuare tutte le iniziative che riterrà necessarie per raccogliere fondi da destinare alla finalità della associazione ed a tutte quelle iniziative di volontariato che l’associazione stessa e/o l’organo direttivo provvederanno ad approvare a maggioranza assoluta.
L’associazione collabora con tutte le associazioni, enti ed istituzioni, in particolar modo con quelle che perseguano le medesime finalità di lotta alla povertà, di riscatto sociale e umano.
L’associazione promuove e sostiene il volontariato, anche internazionale.
L’associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle previste dallo statuto. Potrà in ogni caso svolgere qualsiasi attività connessa ed affine agli scopi sopra indicati, nonché compiere tutti gli atti e le operazioni mobiliari ed immobiliari che si rendessero necessari.
A puro titolo esemplificativo si formula il seguente elenco, intendendovi comunque ricomprese solo tutte le attività utili o necessarie per il conseguimento dello scopo sociale:
accendere mutui, richiedere prestiti, svolgere in via del tutto marginale attività commerciali ed industriali, assumere appalti, acquisire quote di partecipazione in cooperative, consorzi, altre associazioni e fondazioni, richiedere autorizzazioni amministrative per l’esercizio del commercio all’ingrosso od al minuto, per l’esercizio della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, organizzare feste, spettacoli, conferenze, corsi di studio, centri estivi ed invernali, soggiorni, attività di animazione, pubblicare libri e riviste, vendere per corrispondenza, costituire e contribuire a costituire, nonché parteciparvi, associazioni, cooperative, fondazioni ed altre organizzazioni dagli scopi affini al proprio, ed ogni altra operazione che comunque si rendesse necessaria per il conseguimento dello scopo sociale.
L’associazione potrà utilizzare, per il conseguimento dei propri scopi statutari, operatori in servizio civile, stagisti, anche internazionali, studenti tirocinanti. L’associazione potrà inoltre assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento oppure per meglio qualificare e/o specializzare l’attività svolta. Per il raggiungimento dei propri scopi l’associazione potrà organizzare occasionalmente, nei limiti consentiti dalla legge, raccolte pubbliche di fondi, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. Inoltre potrà svolgere qualsiasi attività direttamente connessa o strumentale al raggiungimento dei propri scopi istituzionali. Potrà anche appoggiare le iniziative e i programmi di altri istituzioni pubbliche o private, i cui scopi siano affini a quelli propri dell’associazione.
Per il raggiungimento dei suoi scopi istituzionali l’associazione si avvale in maniera prevalente dell’opera volontaria e gratuita dei propri associati.

ART.  4 – DURATA

L’associazione è costituita a tempo indeterminato e potrà essere sciolta solo in base a deliberazione dell’assemblea straordinaria degli associati presa con la maggioranza prevista dall’art. 21, ultimo comma, del codice civile.

TITOLO III

CATEGORIA DI ASSOCIATI

ART.  5 – CATEGORIE DI ASSOCIATI

Gli associati si distinguono nelle seguenti categorie:

  1. a)         soci fondatori: sono quei soci che hanno partecipato all’atto costitutivo dell’associazione oppure sono stati ammessi con tale qualifica entro un anno dalla sua costituzione.
b) soci ordinari: sono coloro che aderiscono all’associazione in un momento successivo alla sua costituzione e provvedono al pagamento dei contributi associativi nella misura ordinaria fissata annualmente dal consiglio direttivo. c) soci sostenitori: sono invece quei soci che partecipano all’associazione dando un contributo maggiore di quello previsto per i soci ordinari. d) soci onorari: sono le persone, gli enti pubblici o privati, le associazioni, le fondazioni, i comitati, le organizzazioni e le istituzioni invitate a fare parte dell’associazione da parte del Consiglio Direttivo per particolari meriti umanitari, culturali, professionali o scientifici. I soci onorari non sono tenuti al pagamento della quota associativa.

Gli associati, indipendentemente dalle categorie cui appartengono, hanno parità di diritti compreso quello di voto.

Il domicilio degli associati per qualsiasi rapporto con l’associazione si intende eletto nel luogo indicato nella domanda di ammissione o in successiva comunicazione scritta.

ART. 6 – AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI

Possono essere ammessi a far parte dell’associazione le persone fisiche, enti, organismi, istituzioni e società di natura pubblica o privata o anche religiosa, sia di nazionalità italiana che straniera.
Chi intende aderire all’associazione deve presentare espressa domanda al consiglio direttivo dichiarando di condividere gli scopi dell’associazione e di accettare lo statuto ed i regolamenti dell’associazione stessa.

Il consiglio direttivo dovrà provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento. In assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto si intende che essa è stata respinta. In caso di diniego espresso il consiglio direttivo non è tenuto a esplicitare la motivazione di detto diniego.

L’importo della quota associativa viene deliberato dal Consiglio Direttivo.

ART. 7 – QUOTA ASSOCIATIVA

Gli associati sono tenuti a corrispondere annualmente il contributo associativo ordinario stabilito dal Consiglio Direttivo per ciascuna categoria di soci.

La quota associativa annuale, stabilita in euro 10,00 per il primo anno, dovrà essere pagata entro il 31.12 di ogni anno.

La quota associativa annuale per i soci fondatori, stabilita in euro 100,00  per il primo anno, dovrà essere pagata entro il 31.12 di ogni anno.

La qualifica di associato nonché i diritti sulle quote e contributi associativi non sono trasmissibili né rivalutabili e neppure ripetibili, sia in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo, sia in caso di scioglimento dell’associazione.

ART. 8 – DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati godono dei diritti previsti dal presente statuto.

In particolare hanno diritto:

– di partecipare alla vita associativa nei modi e nei limiti fissati dal presente statuto e dai regolamenti eventualmente adottati con delibera assembleare;

– di contribuire alla realizzazione degli scopi dell’associazione a secondo della categoria cui appartiene il singolo associato;

– di esercitare i propri diritti elettorali secondo i limiti previsti dallo statuto.

Gli associati hanno il dovere:

– di operare nell’interesse dell’associazione e in favore del raggiungimento dei suoi scopi;

– di rispettare le norme dello statuto e dei regolamenti associativi;

– di impegnarsi attivamente nella vita associativa.

ART. 9 – PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO

Il rapporto associativo del singolo associato si estingue per recesso, decadenza, esclusione.

L’associato può sempre recedere dall’associazione comunicando la propria decisione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi al Presidente con un preavviso di almeno tre mesi prima della scadenza dell’esercizio in corso ed il recesso acquista efficacia dalla scadenza dell’anno solare nel quale è stato comunicato.

L’associato decade dalla qualità di socio se non provvede a versare nei termini e nei modi fissati dallo statuto e dal consiglio direttivo i contributi associativi sia ordinari che straordinari.
Il socio viene escluso se con il suo comportamento scorretto ed indisciplinato si sia reso colpevole di atti gravi e pregiudizievoli per l’associazione.

L’esclusione viene accertata e deliberata dall’assemblea ordinaria con il voto favorevole, a scrutinio segreto, di almeno i tre quarti degli associati iscritti.

Quando per qualsiasi causa si sciolga il rapporto associativo, l’associato non ha alcun diritto sul patrimonio dell’associazione alla restituzione delle quote e dei contributi versati.

ART. 10 – PATRIMONIO ED ENTRATE DELL’ASSOCIAZIONE

Il patrimonio dell’associazione è costituito dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell’associazione, da eventuali donazioni, lasciti, erogazioni liberali e fondi di riserva.

Le entrate dell’associazione sono costituite:

– dalle quote associative;

– da qualsiasi contributo pubblico o privato;

– contributi effettuati con una specifica destinazione;

– doni, proventi di eventuali iniziative culturali.

Spetta al consiglio direttivo decidere sugli eventuali investimenti e sull’utilizzo di fondi patrimoniali.

TITOLO IV

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

ART. 11 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Gli organi dell’associazione sono:

a)         l’assemblea degli associati;

b) il presidente ed il vice presidente;

c) il consiglio direttivo

d) il tesoriere;

ART. 12 – ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L’assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti gli associati aventi diritto al voto.

L’assemblea è ordinaria o straordinaria.

L’assemblea ordinaria si tiene almeno una volta l’anno entro il 31 maggio per approvare il bilancio di esercizio.

Compete all’assemblea ordinaria:

a) l’approvazione del bilancio annuale di esercizio accompagnato dalla relazione del consiglio direttivo sull’andamento culturale ed economico dell’associazione;

b) l’approvazione del bilancio preventivo entro il 30 novembre di ogni anno;

c) la nomina dei membri del consiglio direttivo;

d) la nomina dei membri del collegio dei revisori dei conti ove presente;

e) gli altri argomenti che il consiglio direttivo ritiene di sottoporre all’approvazione dell’assemblea.

L’assemblea straordinaria delibera sulle eventuali modifiche da apportare allo statuto sociale nonché sullo scioglimento dell’associazione.

L’assemblea regolarmente convocata e costituita, rappresenta l’universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed allo statuto, vincolano tutti gli associati anche se assenti o dissenzienti.

ART. 13 – CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA

L’assemblea è convocata a mezzo di lettera semplice inviata anche per fax o E-mail a tutti gli associati almeno quindici giorni prima della data fissata per l’assemblea. La convocazione potrà avvenire anche mediante avviso nella sede dell’associazione o anche tramite sito internet, o pagine dei social network intestati all’associazione al fine di consentire la maggior diffusione dell’informazione

Nell’avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco degli argomenti da trattare.

L’assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio dello Stato, secondo quanto sarà indicato nell’avviso di convocazione.

L’assemblea dev’essere convocata dal consiglio direttivo quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno un terzo degli associati e comunque ogni qualvolta il consiglio direttivo lo ritenga opportuno.

ART. 14 – INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Hanno diritto d’intervenire all’assemblea tutti gli associati di qualunque categoria in regola con il pagamento dei contributi associativi annuali.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea da altri associati mediante delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di due deleghe.

ART. 15 – DIRITTO DI VOTO

Ogni associato, a qualunque categoria appartenga, ha diritto ad un voto purchè sia in regola con il pagamento della quota associativa.

ART. 16 – PRESIDENZA DELL’ASSEMBLEA

L’assemblea è presieduta dal presidente del consiglio direttivo ed in caso di sua assenza dal vice presidente. In mancanza di entrambi l’assemblea è presieduta da altra persona designata dall’assemblea stessa. L’assemblea nomina un segretario e, qualora lo ritenga necessario, anche due scrutatori.
Spetta al presidente dell’assemblea verificare la regolarità delle deleghe e la legittimazione dei soci ad intervenire in assemblea e ad esercitare il diritto di voto e dirigere il dibattito assembleare.
Le votazioni potranno aver luogo per alzata di mano, per appello nominale o a scrutinio segreto, secondo quanto stabilito dallo statuto o dal presidente dell’assemblea.

Delle riunioni assembleari viene redatto verbale firmato dal presidente e dal segretario.
Nel caso di assemblea straordinaria il verbale sarà redatto da un notaio in forma di atto pubblico.

ART. 17 – MAGGIORANZE PER L’ASSEMBLEA ORDINARIA

In prima convocazione l’assemblea ordinaria è regolarmente costituita con l’intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l’assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.
Sia in prima che in seconda convocazione l’assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei votanti.

I membri del consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni riguardanti l’approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

ART. 18 – MAGGIORANZE PER L’ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L’assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di tanti associati che rappresentino almeno i due terzi degli associati iscritti all’associazione. Essa delibera validamente con il voto della maggioranza dei votanti.

In seconda convocazione l’assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci costituenti almeno un terzo degli associati iscritti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

In ogni caso per deliberare lo scioglimento dell’associazione occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati iscritti.

ART. 19 – CONSIGLIO DIRETTIVO

L’associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto da un numero di membri variabile da tre a nove, secondo quanto stabilirà l’assemblea ordinaria al momento della nomina del consiglio.
I membri del consiglio direttivo devono essere scelti tra gli associati ma per i primi sei anni dalla costituzione la maggioranza dei consiglieri dev’essere scelta tra gli associati che rientrano nella categoria dei soci fondatori.

I consiglieri vengono nominati per un periodo di tempo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili.
Per la prima volta il consiglio direttivo e il presidente sono nominati con l’atto costitutivo.

ART. 20 – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo nomina nel proprio seno un presidente, un vice presidente, un tesoriere ed un segretario.

ART. 21 – CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

La convocazione del consiglio direttivo sarà fatta mediante avviso spedito anche mediante telefax o posta elettronica a tutti i componenti del consiglio direttivo, nonché ai membri del collegio dei revisori dei conti, almeno otto giorni prima di quello fissato per l’adunanza. In caso di urgenza il termine può essere ridotto a due giorni, con convocazione fatta a mezzo di telegramma, fax o posta elettronica. In mancanza delle formalità di convocazione la riunione del consiglio è valida con la presenza di tutti i consiglieri in carica e dei membri effettivi del collegio dei revisori dei conti.
Il consiglio direttivo è convocato dal presidente ogni volta che lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un terzo dei suoi membri.

ART. 22 – RIUNIONI IN VIDEO E TELECONFERENZA

È ammessa la possibilità che le riunioni del consiglio di amministrazione si tengano con il sistema della videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente e sia ad essi consentito di discutere ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, esprimendo in forma palese il proprio voto nei casi in cui si proceda a votazione. Verificandosi questi presupposti, il consiglio di amministrazione s’intende tenuto nel luogo ove si trova il presidente dell’adunanza insieme al segretario, i quali provvederanno a redigere e sottoscrivere il verbale della riunione, facendo menzione delle modalità con le quali è avvenuto il collegamento con i consiglieri lontani e di come essi hanno espresso il voto.

ART. 23 – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio è presieduto dal presidente ed in caso di sua assenza dal vice presidente. In assenza di entrambi il consiglio è presieduto dal consigliere più anziano. Delle riunioni del consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal presidente e dal segretario.
Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voto prevale la decisione alla quale accede il presidente.

ART. 24 – COOPTAZIONE DEI CONSIGLIERI

Qualora venga a cessare dalla carica un consigliere, il consiglio direttivo può procedere per cooptazione alla nomina di un nuovo consigliere.

I membri del consiglio direttivo nominati per cooptazione restano in carica fino alla successiva assemblea ordinaria.

Se la maggioranza dei membri del consiglio direttivo cessa dal proprio ufficio, l’assemblea ordinaria dei soci dev’essere convocata per procedere alla nomina dell’intero nuovo consiglio direttivo.

ART. 25 –  POTERI DI GESTIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione utili o necessari per il raggiungimento degli scopi associativi.
Il consiglio direttivo può delegare ad alcuni suoi membri determinati poteri per la gestione ordinaria dell’associazione.

ART. 26 – RAPPRESENTANZA

La rappresentanza legale dell’associazione di fronte a terzi ed in giudizio è devoluta al presidente del consiglio direttivo ed in caso di sua assenza od impedimento al vice presidente.

Al presidente spetta l’uso della firma sociale e può conferire procure speciali per singoli atti o categorie di atti ad altri membri del consiglio direttivo ed eccezionalmente anche a persone estranee all’associazione.

ART. 27 – VICE PRESIDENTE

Il vice presidente sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia assente o impedito.

Il solo intervento del vice presidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento del presidente.

ART. 28 – TESORIERE

Il tesoriere cura la gestione della cassa dell’associazione e sovrintende alla tenuta della contabilità e dei libri sociali, predisponendo dal punto di vista contabile il bilancio consuntivo e quello preventivo.

ART. 29 – SEGRETARIO

Il consiglio direttivo può nominare anche tra estranei un segretario con le mansioni di assistere il presidente e di verbalizzare le riunioni del consiglio direttivo e dell’assemblea.

Al segretario il consiglio può delegare anche funzioni amministrative inerenti alla gestione corrente dell’associazione.

TITOLO V

ESERCIZI SOCIALI – BILANCIO

ART. 30 – ESERCIZI SOCIALI – BILANCIO

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il consiglio direttivo formerà il bilancio d’esercizio accompagnato da una relazione sullo svolgimento dell’attività associativa. Il bilancio sarà presentato all’assemblea ordinaria annuale per la sua approvazione. Una volta approvato sarà divulgato tra i soci nei modi più idonei.
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TITOLO VI

VARIE

ART. 31 – SCIOGLIMENTO

In caso di scioglimento anticipato dell’associazione oppure qualora lo scopo associativo divenga irrealizzabile per qualunque causa ed in qualsiasi tempo, l’associazione si estinguerà ed il suo patrimonio residuo sarà devoluto a favore di altra associazione avente finalità affini oppure per fini di pubblica utilità sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Restano salve diverse destinazioni eventualmente imposte dalla legge.

ART. 32 – DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO
Il patrimonio residuo allo scioglimento dell’associazione, od al termine dell’eventuale liquidazione, deve essere devoluto in conformità delle norme di legge, in particolare della legge n° 266 dell’11 agosto 1991 e della legge n° 460/1997, od eventuali leggi successive, e dello statuto.

ART. 33 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Ogni controversia, suscettibile di clausola compromissoria, che dovesse insorgere tra i soci o tra alcuni di essi e l’associazione, circa l’interpretazione o l’esecuzione del contratto di Associazione e del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri, amichevoli compositori, due dei quali da ciascuna delle parti contendenti e il terzo dai due arbitri così eletti, o in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Brescia.
Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni.

ART. 34 – LIQUIDAZIONE

L’assemblea che deliberi lo scioglimento dell’associazione provvederà a nominare uno o più liquidatori scelti anche tra persone estranee all’associazione.

ART. 35 – RINVIO

Per quant’altro non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni del codice civile e delle leggi specifiche che disciplinano le associazioni.